SETTEMBRE 2001
| ACCERTAMENTO | DIRITTO COMMERCIALE | DISPOSIZIONI COMUNI | IMPOSTE SUI REDDITI |
| IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | RISCOSSIONE | SANZIONI | TRIBUTI DIVERSI |
Sono in arrivo gli studi di settore per ostetriche, infermieri, fisioterapisti, podologi e massaggiatori.
Sono infatti questi i destinatari degli ultimi studi che l'Agenzia delle Entrate sta mettendo a punto, sulla base dei questionari inviati alle categorie in questione.
L'obiettivo è quello di completare gli studi entro marzo 2002 per consentirne l'utilizzo già dalla prossima dichiarazione.
Il Senato ha approvato definitivamente il 28 settembre 2001 la riforma del diritto societario.
Dopo la firma del Capo dello Stato, il ddl Mirone-Castelli sarà legge ed entro un anno il Governo dovrà emanare i decreti delegati previsti dal provvedimento.
Cambiano le norme sulle società di capitali e sulle cooperative. Si introduce il concetto di cooperative «costituzionalmente riconosciute», che limita l'applicazione degli incentivi fiscali solo a una parte del settore.
Il reato di falso in bilancio si trasforma da reato “di pericolo" in reato “di danno", basato sull’esposizione in scritture contabili di fatti non rispondenti al vero oppure sull’omissione di informazioni necessarie sulla situazione patrimoniale della società, idonee a trarre in errore, con l’intenzione di ingannare soci o pubblico. Diventa necessario l’elemento dell’ingiusto profitto per sé o per altri.
Anche le società di media dimensione, come definite dall'articolo 27 del D.Lgs. 127/1991, potranno utilizzare per redigere i propri bilanci di esercizio le semplificazioni attualmente previste dall'articolo 2435-bis del codice civile per le imprese di piccola dimensione. In particolare, la possibilità di redigere in bilancio in forma abbreviata potrà essere estesa anche alle imprese che per due esercizi consecutivi non superino i seguenti parametri dimensionali:totale dello stato patrimoniale 12 milioni 500 mila euro;importo netto del volume di affari 25 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio 250.
Un'ulteriore grande riforma sarà quella che mira ad eliminare nella redazione del bilancio di esercizio le interferenze di natura esclusivamente fiscale, che “inquinano” il bilancio stesso rendendone spesso problematica una corretta interpretazione economico-finanziaria.
I patti parasociali stipulati nelle società per azioni non potranno eccedere la durata di 5 anni.In ogni caso, per tutte le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, occorrerà introdurre adeguate forme di pubblicità e trasparenza.
Parte la stretta sulle agevolazioni fiscali per i cittadini di Campione d'Italia:le agevolazioni rimarranno, ma sensibilmente ridotte, solo per chi ha un reddito prodotto nella valuta elvetica non superiore ai 200 mila franchi svizzeri.
Secondo quanto era stato stabilito dal collegato fiscale alla Finanziaria 2000, il Ministro dell'Economia Tremonti ha infatti emanato il decreto che stabilisce le nuove regole.
Tenuto conto di un tasso di cambio medio registrato negli ultimi tre anni pari a 1.217,33 lire per ogni franco svizzero, il Ministero ha stabilito che il tasso che sarà applicato nel prossimo triennio 2001-2003 per i contribuenti di Campione d'Italia sale dalle precedenti 237 lire a 842 lire per ogni franco svizzero.
Altra novità riguarda la platea dei beneficiari che il D.M. limita ora a coloro i cui redditi prodotti in franchi svizzeri non superino i 200 mila franchi, vale a dire circa 250 milioni di lire.
Più tempo per CAF e datori di lavoro per trasmettere in via telematica i modelli 730: la nuova scadenza è fissata al 20 ottobre di ogni anno anziché alla fine del mese di settembre.
È questo l'aspetto di maggiore rilievo contenuto nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 346 del 30 luglio 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre.
Peraltro, in virtù del momento in cui il decreto entrerà in vigore, lo slittamento dei termini potrà avere effetto immediato anche sugli adempimenti di quest'anno.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 21 settembre il maxi-decreto legge contenente le disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro.
Il decreto contiene, tra l’altro, le disposizioni sull'emersione delle attività detenute all'estero.
Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici avranno quattro mesi per la regolarizzazione fiscale dei capitali irregolarmente esportati all'estero:il pagamento del 2,5% potrà essere effettuato, infatti, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002.
In alternativa al versamento sarà possibile la sottoscrizione di titoli di Stato.
Tutti gli adempimenti saranno a carico di banche ed intermediari finanziari ed il Fisco non conoscerà il nome di nessuno di coloro che hanno aderito alla sanatoria.
Con la regolarizzazione si ottiene in sostanza il “perdono” fiscale e contributivo per le irregolarità commesse in relazione ai periodi suscettibili di accertamento e non sarà inviata alcuna comunicazione nominativa all’Amministrazione finanziaria.
Non possono essere regolarizzati i capitali all’estero provenienti o riconducibili ad attività criminose (frode fiscale, falso in bilancio, reati fallimentari, illecita distribuzione di dividendi, truffe, riciclaggio, ecc.).
Lo stesso decreto dispone che il pagamento dell’acconto Iva di dicembre viene anticipato al giorno 24,mentre prima era fissato al 27.
Le strutture periferiche di un’associazione non possono autonomamente procedere all'iscrizione nell'anagrafe delle onlus: ciò in quanto non è riscontrabile una soggettività tributaria propria.
È questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 131/E del 18 settembre 2001.
Il Consiglio dei Ministri ha varato il 21 settembre 2001 il regolamento sull'utilizzo del collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate per la presentazione e la richiesta di atti, documenti e istanze.
Non solo le società di grandi dimensioni e gli intermediari abilitati, ma tutti i contribuenti tramite Internet potranno presentare in via telematica le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività ai fini Iva, nonché “documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi ovvero ottenere certificazioni e altri servizi connessi ad adempimenti fiscali” (articolo 1, comma 2, del regolamento).
I trasferimenti di sede e di residenza non comporteranno più il cambiamento del numero di partiva Iva (ed i conseguenti adattamenti dei documenti fiscali): il numero attribuito al momento dell'inizio dell'attività, infatti, seguirà il contribuente fino alla cessazione.
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 134/E ha precisato che un prelievo effettuato a titolo di acconto in un Paese terzo non può essere considerato come definitivo ai fini del computo del credito di imposta in Italia.
Il concetto di definitività coincide con “la irripetibilità dell'imposta stessa” e, quindi, non possono considerarsi definitive le imposte pagate in acconto, in via provvisoria, e quelle in genere per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.
Con la risoluzione n. 137 del 26 settembre 2001 l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in materia di determinazione del reddito derivante dall’attività di ricerca e consulenza.
La fattispecie riguarda attività effettuate con contratti e convenzioni stipulate con atti pubblici e privati in base all’articolo 66 del D.P.R. 382/1980, alle quali si applica la disciplina fiscale in vigore per l’attività professionale intramuraria.
La risoluzione stabilisce che non possono essere applicate al caso in questione le novità introdotte nell’articolo 48-bis che consentono una determinazione forfetaria del reddito nella misura del 75% per i compensi percepiti dal personale del Servizio Sanitario Nazionale per l’attività libero professionale intramuraria esercitata dietro autorizzazione presso studi professionali privati.
La ratio della deduzione trova fondamento nelle spese che il lavoratore ha sostenuto per l’attività intramuraria.
Con la risoluzione n. 131/E del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale dei fondi in sospensione di imposta nel caso di una fusione per incorporazione caratterizzata dal fatto che l'avanzo risulti insufficiente per ricostruire la situazione esistente in capo alla società incorporata.
Nello specifico è stato chiesto se, nel caso di avanzo insufficiente o incapienza di riserve libere, la ricostituzione dei fondi in sospensione di imposta nel bilancio della società incorporante possa avvenire vincolando a tal fine una parte ideale del capitale sociale, facendone menzione nella nota integrativa del primo bilancio chiuso successivamente alla data di fusione.
Secondo le Entrate la ricostituzione dei fondi in sospensione di imposta in caso di avanzo di fusione insufficiente può effettivamente avvenire vincolando una parte ideale del capitale sociale dell'incorporante.
Con la circolare n. 83 del 28 settembre 2001 emanata dall'Agenzia dell'Entrate viene chiarita l’esclusione dalla base imponibile Irpeg delle ASL dei proventi che derivano dall'attività libero-professionale svolta all'interno della struttura.
Tale orientamento è motivato dal riconoscimento del carattere pubblicistico proprio di queste attività sanitarie, che non possono quindi essere assimilate ad attività di tipo commerciale.
Con la risoluzione n. 132/E del 18 settembre 2001 l’Agenzia delle Entrate affronta il problema del trattamento fiscale delle indennità di risoluzione dovute alle società di persone per lo scioglimento dei contratti di agenzia.
Secondo le Entrate non si applica la ritenuta di acconto alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone, poiché esse confluiscono in ogni caso nel reddito d'impresa.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 138 del 26 settembre 2001 ha precisato che artisti e tecnici fatturano all'aliquota Iva del 10% le prestazioni connesse alla realizzazione degli spettacoli teatrali, nozione nella quale rientrano gli eventi indicati al n. 123 della tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
La precisazione è stata resa in risposta a un quesito riguardante il trattamento applicabile ai contratti di scrittura teatrale, in relazione alla riforma della fiscalità nei settori dell'intrattenimento e degli spettacoli ad opera del D.Lgs. n. 60/1999.
Con la risoluzione n. 133 del 24 settembre 2001 l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello di un consorzio per lo sviluppo industriale, ha rinnovato la soggettività passiva ai fini Iva del consorzio sia per la natura di “ente commerciale” conseguita dallo stesso in relazione all’attività commerciale svolta in via principale, sia per la sua posizione di “ente pubblico economico” cui si applica la normativa generale in materia di società per azioni.
Con la risoluzione n. 135 del 25 settembre 2001 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento tributario applicabile alle cessioni di aree edificabili effettuate da un'ASL.
La vendita degli immobili patrimoniali da parte dell'ASL non è soggetta all'Iva, ma all'imposta proporzionale di registro.Nella fattispecie, infatti, manca il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'Iva, in quanto l'ASL va inquadrata tra gli enti non commerciali, per cui diviene soggetto d'imposta solo per le operazioni poste in essere nell'ambito di un'attività commerciale.
La conclusione sarebbe diversa qualora l'ente gestisse il proprio patrimonio con un'organizzazione di mezzi e risorse tale da configurare l'esercizio di un'attività commerciale.
L'Agenzia ritiene viceversa che l'ASL sia un ente non commerciale e che, pertanto, la mera alienazione di beni immobili patrimoniali non è soggetta all'Iva, ma all'imposta di registro, mentre i relativi proventi sono da comprendere fra i redditi diversi ex articolo 81, comma 1 del TUIR.
È irrilevante, al riguardo, il numero degli immobili, non essendo questo un elemento atto a radicare il presupposto soggettivo, che sussisterebbe invece in presenza di un'organizzazione di mezzi volta all'ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, ravvisandosi in tale ipotesi l'esercizio di attività commerciale.
Con la risoluzione n. 129 del 18 settembre 2001 l’Agenzia delle Entrate modifica vecchi orientamenti restrittivi e consente ad una società di capitali il diritto all’esenzione dall’Iva per prestazioni di formazione e di addestramento professionale, prevista per gli istituti e le scuole riconosciute, nei confronti dei propri dipendenti.
Anche la preparazione e l'addestramento dei piloti costituisce attività didattica che, se esercitata da strutture riconosciute dalla p.a., fruisce dell'esenzione da Iva ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del D.P.R. 633/1972.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 126 del 18 settembre 2001.
Dichiarazione congiunta
La Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana, con un comunicato del 10 settembre scorso, ha precisato che i coniugi che hanno presentato dichiarazione congiunta e si vedono recapitare due cartelle esattoriali relative allo stesso anno, con codici tributo e importi identici, devono pagarne una sola.
In questo periodo molti cittadini stanno ricevendo avvisi di pagamento relativi ad iscrizioni a ruolo per le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni dal 1993 al 1997 e, per chiarire come ci si deve comportare di fronte al ricevimento di cartelle apparentemente “doppie”, la Direzione regionale rassicura i contribuenti, spiegando che se da un lato non si tratta di cartelle pazze emesse per errore, non è nemmeno una doppia iscrizione a ruolo, per cui i contribuenti non dovranno pagare due volte le stesse somme.
La dichiarazione dei redditi presentata congiuntamente determina il sorgere di un’obbligazione solidale in capo ai coniugi stessi al pagamento delle imposte eventualmente iscritte a ruolo dagli uffici finanziari e la presenza di due debitori coobbligati impone la notifica ad entrambi dell'avviso di pagamento.
Essendo però il debito uno solo, pur in presenza di due debitori, il versamento deve essere eseguito una volta soltanto.
La Direzione regionale chiarisce che non è necessario attivarsi per richiedere l'annullamento della seconda cartella, che perde automaticamente efficacia nel momento in cui il debito viene saldato.
L'Agenzia delle Entrate ha individuato, con la comunicazione di servizio n. 101 del 3 settembre 2001, i quattro numeri mediante i quali procedere all'iscrizione a ruolo dell'addizionale comunale all'Irpef.
L’Agenzia ha utilizzato gli stessi numeri istituiti per i versamenti diretti:
- 3816: addizionale all'Irpef enti locali - sostituti d'imposta e relativi interessi;
- 3817: addizionale all'Irpef enti locali - autotassazione e relativi interessi;
- 3818: addizionale all'Irpef enti locali, trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 e relativi interessi;
- 8903: addizionale comunale all'Irpef - sanzione pecuniaria.
Con la nota 159135 dell’11 settembre 2001 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ai dipendenti uffici una serie di esempi di calcolo delle sanzioni amministrative nei casi di concorso di violazioni e sull’applicazione dell’istituto della continuazione.
E’ stato tra l’altro chiarito che, anche quando la sanzione riferita ad un determinato periodo d'imposta è pari a zero, in quanto assorbita, per effetto del cumulo giuridico, dalla sanzione unica già irrogata con riferimento a periodi d'imposta precedenti, il trasgressore che intenda beneficiare dei vantaggi collaterali della definizione agevolata può pagare un quarto della sanzione “virtuale”.
Le domande ed i titoli universitari sono soggetti all'imposta di bollo:lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 12 settembre 2001, nel quale si denuncia un errore commesso in sede di redazione della newsletter Fisco Notizie n. 5 del 30 agosto scorso.
In quell'occasione era stata fornita ai contribuenti una sorta di mappa per l'applicazione dell'imposta a tutta una serie di atti, dai documenti scolastici alle denuncie di inizio attività, alle pubblicazioni di matrimonio.Ma, si legge nel comunicato, “per un errore di trascrizione sono stati indicati come non soggetti al pagamento dell'imposta di bollo alcuni atti relativi agli studi universitari, in realtà soggetti”.
Sarà dunque necessario provvedere al pagamento del bollo per una serie di documenti universitari, tra cui la domanda ed il diploma di laurea, i certificati di iscrizione e di carriera scolastica e le domande di rinuncia agli studi o di ammissione ai corsi master.Al contrario, è invece esente dall'imposta la domanda di restituzione del diploma di scuola superiore.
La Direzione provinciale di Trento dell’Agenzia delle Entrate, con una nota del 21 settembre 2001, ha precisato che le agevolazioni previste per la “prima casa” in materia di imposta di registro (o di Iva, se ne ricorrono i presupposti), ai sensi della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, non si estendono al terreno di pertinenza dell’immobile abitativo principale, in quanto non rientrante tra le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 indicate espressamente nella suddetta nota.
Via libera per le imprese di intrattenimento e spettacolo al giornale di fondo digitale per la registrazione degli incassi risultanti dai titoli di accesso: nel supplemento ordinario alla G.U. n. 212 del 12 settembre è stato pubblicato un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, datato 23 luglio 2001, concernente caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali e modalità per il trasferimento dei dati alla SIAE.
Una nuova proroga è in arrivo per l'installazione di misuratori fiscali e biglietterie automatizzate nel mondo dello spettacolo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato del 20 settembre ha reso noto di aver inviato all'approvazione del Consiglio di Stato un nuovo testo regolamentare con cui si provvede a rinviare al 1° luglio 2002 il termine (stabilito dall'articolo 11 del D.P.R. 544/1999) per l'installazione di apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, adibiti a rilasciare titoli di accesso.
Il limite, in origine previsto per il 30 giugno 2000, era stato già prorogato al 1° ottobre 2001.