MARZO 2001

ACCERTAMENTO DISPOSIZIONI COMUNI IMPOSTE DIRETTE 

 

I.V.A. RISCOSSIONE  TRIBUTI DIVERSI

 

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ELUSIONE   TORNA SU  

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con due risoluzioni sul tema dell’elusione nelle operazioni di scissione societaria di rami immobiliari.

La prima risoluzione (n. 32/E del 23 marzo 2001) riguarda un’operazione si scissione in cui si vuole:

1) scindere il ramo immobiliare in una società di nuova costituzione;

2) continuare a svolgere l’attività industriale con la vecchia società;

3)  affittare gli immobili a prezzo di mercato da parte della nuova società alla società scissa.

Le Finanze hanno considerato tale fattispecie non elusiva, in quanto l’operazione di scissione di per sé è fiscalmente neutrale per definizione.   Nel caso specifico gli immobili continuano a rimanere in regime d’impresa per cui l’eventuale realizzo di plusvalenze sugli stessi verrà assoggettato, nella nuova società, alla medesima tassazione che si sarebbe determinata in capo alla scissa.  

Inoltre non si identifica nell’operazione alcun vantaggio particolare a categorie di soci o amministratori.

Con la seconda risoluzione (n. 33/E del 23 marzo 2001) il Fisco affronta il tema delle operazioni successive alla scissione.

Nella fattispecie, dopo la scissione si dovrebbe cedere la quota di partecipazione della società operativa, mantenendo in capo alla vecchia compagine la società scissa ormai solo di tipo immobiliare.

Partendo dal presupposto che l’operazione fisiologica doveva essere la cessione d’azienda, l’amministrazione considera tale fattispecie elusiva, in quanto:

1)    la cessione delle quote dovrebbe avvenire da parte di persone fisiche e di soggetti non residenti (società svizzera), per cui si passa dall’ipotesi di tassazione secondo le regole del reddito d’impresa, da applicare in caso di cessione d’azienda, ad una ipotesi di tassazione secondo le disposizioni del capital gain;

2)    una parte della plusvalenza sarebbe stata assoggettata a tassazione solo in Svizzera, sulla base delle regole previste nella convenzione bilaterale e quindi ad un regime privilegiato.


PARAMETRI   TORNA SU

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 del 14 marzo 2001, è tornata sulla questione relativa agli accertamenti basati sui parametri per il periodo d’imposta 1996.

In precedenza, con la circolare n. 175/E del 3 ottobre 2000, aveva affievolito notevolmente la validità probatoria dei parametri.  

Adesso vengono fornite ulteriori indicazioni in merito alla gestione della fase del contraddittorio.

La circolare chiarisce che la congruità dei ricavi dichiarati ai fini degli studi di settore successivamente approvati sterilizza l’accertamento basato sui parametri, perché nel momento in cui il contribuente dovesse risultare in difetto in base ai parametri, ma perfettamente congruo rispetto agli studi di settore, nessun appunto potrebbe essere mosso e la sua condizione dovrà essere dichiarata del tutto regolare.

 

 

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AGEVOLAZIONI   TORNA SU

 

Prima casa

 

Con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001 l’Agenzia delle Entrate spiega il regime delle agevolazioni sulla prima casa previste dalla Finanziaria per il ’99 (articolo 7 della Legge 448/1998).

In particolare è stato chiarito che anche chi ha comprato da un’impresa costruttrice una casa prima del 22 maggio 1993 può beneficiare del credito d’imposta introdotto dalla Finanziaria ’99 a favore di chi vende la prima casa per riacquistarne un’altra entro un anno.

Il tutto a condizione che si dimostri, nell’atto di riacquisto, che la casa ora alienata è stata a suo tempo acquistata da un soggetto che era effettivamente in possesso dei “requisiti prima casa”, ma che non ha richiesto le agevolazioni perché all’atto di acquisto venne applicata l’Iva ridotta in quanto aliquota propria del costruttore cedente.

 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 20 marzo 2001 ha inoltre chiarito che saranno eseguiti d’ufficio i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai contribuenti ai quali era stato contestato il cumulo delle agevolazioni prima casa previste dalle Leggi del 1982 e del 1985.

Ciò a condizione che il rapporto tributario non fosse esaurito alla data dell’11 ottobre 2000, data di pubblicazione della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione contenuta nella Finanziaria ‘99, nella parte in cui esclude i suddetti rimborsi.

 

 

Regime fiscale agevolato per le attività marginali

 

L’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2001 ha approvato i limiti di ricavi rilevanti ai fini dell’applicazione del regime agevolato delle attività marginali di cui all’articolo 14 della Finanziaria 2001, relativi ad ulteriori 14 attività che si aggiungono a quelle in 86 studi di settore già indicati nel provvedimento dell’8 febbraio scorso.

Anche questa volta il limite generico dei 50 milioni precedentemente fissato dalla finanziaria è stato confermato in pochissimi casi.

Solo per 4 categorie (farmacie, ingrosso di cereali, frutta e pesca) sulle 14 complessive contenute nel provvedimento, il tetto limite per accedere al “forfettone” coincide con quello massimo di 50 milioni di lire.

Per le altre vi sono spesso limiti più bassi, fino ad arrivare, in coda all’elenco, agli stabilimenti balneari con una soglia di 14 milioni, alle confezioni di vestiario in pelle con una soglia di 16 milioni ed alle produzioni di calcestruzzo e prodotti per l’edilizia con una soglia di 20 milioni.

 

Con un provvedimento del 27 marzo 2001 l’Agenzia ha infine diramato l’ultimo decreto di approvazione dei limiti di ricavo o compenso relativamente alle 29 attività che ancora mancavano all’appello.

Il decreto conferma la posizione prudenziale emersa dai provvedimenti precedenti, attestandosi su soglie che solo in pochi casi sfruttano il limite massimo fissato dalla legge,  pari a 50 milioni di lire.

Per i professionisti, in particolare, i limiti sono davvero minimi, per cui solo una fascia esigua ne potrà usufruire (per esempio, se per i notai il tetto sarà a 50 milioni, per gli avvocati scende a 9 milioni mentre per dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro si attesta a 15 milioni).

 

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive

 

Con la circolare n. 23/E del 9 marzo 2001 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i modelli che vanno utilizzati dai contribuenti che scelgono di avvalersi dei regimi fiscali di cui agli articoli 13 (nuove iniziative produttive) e 14 (attività marginali) della Finanziaria 2001.

In allegato alla circolare sono riportati una serie di esempi con i quali l’amministrazione, raffrontando la tassazione ordinaria con quella sostitutiva dei due regimi agevolati, dimostra in determinati casi la convenienza nell’adottare i regimi agevolati.

Va comunque evidenziato che, trattandosi di redditi determinati analiticamente ma soggetti ad imposta sostitutiva, non è possibile fruire sugli stessi degli oneri deducibili e delle detrazioni per lavoro autonomo o di impresa e per carichi di famiglia.    Pertanto i soggetti interessati ai due regimi devono valutare la convenienza tenendo presente questo aspetto, che potrebbe rendere conveniente la tassazione ordinaria.

 

Con due provvedimenti del 14 marzo 2001 l’Agenzia ha inoltre impartito le istruzioni agli uffici periferici per la concreta attuazione dei regimi fiscali di cui agli articoli 13 (nuove iniziative produttive) e 14 (attività marginali) della Finanziaria 2001.

Per entrambi i regimi è definitivamente stabilito che il contribuente non è soggetto alla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, fermi restando gli obblighi di fatturazione e certificazione, di presentazione delle dichiarazioni annuali, di versamento annuale dell’Iva, dell’Irap e dell’imposta sostitutiva dell’Irpef   (10% per le neo-attività e 15% per le attività marginali).

In tema di ritenute d’acconto, viene stabilito che il committente non deve effettuare alcuna ritenuta sui compensi o ricavi relativi al reddito oggetto dei regimi fiscali agevolati, a patto che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione dalla quale risulti l’esercizio di una nuova attività o di una attività marginale.

La durata massima del regime delle neo-attività è di tre anni, mentre il regime delle attività marginali è a tempo indeterminato.     In entrambi i casi è possibile revocare la scelta operata.

Per accedere al regime delle neo-attività, la scelta va comunicata in sede di dichiarazione di inizio attività Iva mediante la presentazione del modello approvato con il suddetto provvedimento.

E’ stata comunque introdotta una disposizione transitoria che consente di comunicare la scelta già operata entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, mediante presentazione diretta del modello o in alternativa utilizzando il canale postale.

Per accedere al regime delle attività marginali, la domanda va presentata o inviata con raccomandata all’Ufficio finanziario competente o ad un qualunque ufficio locale delle Entrate, entro il mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende fruire del regime.

In via transitoria il decreto dispone che per il 2001 la domanda va presentata entro il marzo 2001.

Con un comunicato stampa del 30 marzo 2001, è stato precisato che la data entro la quale i contribuenti possono esercitare l’opzione è slittata al 31 maggio 2001.

 

 

 

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO   TORNA SU

 

A decorrere dal 20 marzo 2001 è a disposizione la banca dati del contenzioso tributario per effettuare interrogazioni da parte di soggetti esterni.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 16 marzo 2001 illustra le procedure per l’accesso alla banca dati tramite tecnologie web.

I vantaggi derivanti dall’introduzione della telematica nella procedura del contenzioso tributario consistono per i professionisti nella possibilità di seguire in tempo reale l’iter processuale al fine di ottenere informazioni sullo stato di trattazione del ricorso senza doversi recare presso la Commissione Tributaria.

Le procedure automatizzate per la gestione dei ricorsi attengono all’attività pre-udienza (ricezione atti e caricamento dati dei ricorsi, gestione dei decreti presidenziali, assegnazione dei ricorsi alle sezioni, avvisi di trattazione, composizione del collegio giudicante),  all’attività post-udienza (acquisizione esito trattazione e deposito della sentenza, comunicazione dei dispositivi alle parti, giudizio di ottemperanza)  ed alla gestione di altre attività.

Nella prima fase di attivazione la banca dati è interrogabile dai professionisti e dalle associazioni o società semplici abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

 

 

 

 

DICHIARAZIONI   TORNA SU

 

Invio telematico

 

Con la circolare n. 21/E del 5 marzo 2001 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al rilascio delle abilitazioni per l’accesso al servizio telematico Entratel e l’attribuzione del pincode agli utenti del servizio telematico Internet.

I soggetti obbligati alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni devono avvalersi:

1.    del servizio telematico Entratel, qualora presentino la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;

2.    del servizio telematico Internet, qualora presentino la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20 ovvero non siano tenuti a tale adempimento ma devono presentare per via telematica le altre dichiarazioni.

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario presentare alle Direzioni Regionali territorialmente competenti, ovvero agli uffici da esse delegati, una domanda redatta sui modelli reperibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) nella pagina "Servizi telematici", sezione "Informazioni sul servizio telematico Entratel  per gli intermediari e le società e gli altri enti obbligati di maggiori dimensioni".

La medesima pagina web contiene esaurienti informazioni di carattere generale.

Per accedere al servizio telematico Internet non occorre recarsi negli uffici dell'Agenzia delle Entrate giacché la richiesta di attribuzione del pincode va inoltrata compilando l'apposito modello contenuto nella sezione "Abilitazione" del sito Internet uniconline.finanze.it.

Se tale richiesta ha esito positivo, il sistema risponde immediatamente comunicando la prima parte del pincode (quattro cifre).   Le rimanenti sei cifre e la password per accedere al servizio vengono spedite al richiedente al domicilio che l'Agenzia delle Entrate conosce.

Solo nel caso in cui il richiedente non riceva dopo circa quindici giorni quest'ultima comunicazione, dovrà ricorrere all'assistenza di un ufficio dell'Agenzia.

 

 

 

 

 

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CAPITAL GAIN   TORNA SU

 

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E del 13 marzo 2001, ha stabilito che non si applica l'equalizzatore alle cessioni di partecipazioni realizzate nel corso del 2000, anche se il corrispettivo della vendita viene effettivamente corrisposto nel 2001.  

Ciò perché ai fini dell'individuazione dell'ambito temporale di applicazione degli elementi di rettifica di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 ciò che conta è il momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso, a nulla rilevando il momento in cui avviene la liquidazione dell'importo pattuito.

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – MOD.730/2001   TORNA SU

 

Con la circolare n. 31/E del 23 marzo 2001 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sugli adempimenti connessi all’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta e dai Caf per i lavoratori dipendenti, relativamente alle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2001 (modello 730/2001).

Fra i chiarimenti forniti vanno evidenziati i seguenti:

¨      basta l’autocertificazione per scontare dal prossimo modello 730 l’80% della tassa sul medico di famiglia o le donazioni effettuate, anche nel 1999, in favore dell’”Operazione Arcobaleno” per le popolazioni del Kosovo;

 

¨      il modello 730/2001 potrà essere consegnato al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale entro il 30 aprile oppure al Caf entro il 31 maggio;

 

¨      i conguagli a debito o a credito arriveranno con la busta paga di luglio ed il relativo importo sarà trattenuto o erogato anche se inferiore a 20.000 lire;

 

¨      i contribuenti debitori possono chiedere la rateazione del saldo e del primo acconto pagando l’interesse dello 0,5% mensile.   Qualora invece non abbiano chiesto la dilazione, ma le somme dovute non possono essere trattenute nel mese di luglio per insufficienza della relativa retribuzione, il sostituto preleverà le imposte dalle successive mensilità applicando l’interesse dello 0,40%.

 

 

 

 

REDDITI DI FABBRICATI   TORNA SU

 

L’Amministrazione finanziaria continua a calcolare il reddito imponibile degli immobili di interesse storico-artistico locati confrontando il reddito effettivo e la rendita catastale e rifiuta di applicare il più favorevole metodo dell’applicazione della più bassa tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria dove è collocato l’immobile stesso.

E’ questo il contenuto della circolare n. 22/E del 6 marzo 2001 dell’Agenzia delle Entrate, concernente le problematiche Irpef relative ad immobili riconosciuti di particolare interesse storico-artistico.

 

 

 

 

STOCK OPTION   TORNA SU

 

Con la risoluzione n. 29/E del 20 marzo 2001 il Fisco è tornato sul tema delle stock options, fornendo tre risposte ad altrettanti quesiti inviati alla sua attenzione, riguardanti la decorrenza delle nuove norme, il concetto di valore di riferimento e l’acquisizione di azioni in valuta.

In relazione alla decorrenza delle nuove norme, è stato precisato che, salvo una diversa disposizione legislativa, si deve applicare la normativa vigente nel momento in cui “le azioni riservate al dipendente entrano nella sua disponibilità” e quindi la regola in vigore “al momento in cui viene esercitato il diritto d’opzione e non quella in essere quando le azioni sono state offerte”.

In relazione al concetto di “valore alla data dell’offerta”, è stato chiarito che esso deve essere riferito al valore normale secondo le regole dell’articolo 9 del Tuir.

L’ultima risposta concerne l’acquisizione di azioni in valuta.   Il problema riguarda il modo in cui deve essere intesa la regola che prevede che il dipendente deve pagare alla società assegnataria un importo pari almeno al valore normale dell’azione al momento dell’offerta quando l’azione è quotata in Paesi non appartenenti all’Unione europea e l’acquisto avvenga in valuta estera.   Il Ministero afferma che si deve effettuare il confronto tra il prezzo pagato ed il valore dell’azione alla data dell’offerta sulla base dei valori espressi in valuta estera, senza considerare le differenze di cambio.

 

 

 

 

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DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI – INVIO TELEMATICO   TORNA SU

 

Con la circolare n. 27/E del 20 marzo 2001 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in materia di procedura sperimentale per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività.

Già con la circolare n. 15/E del 7 febbraio 2001 sono state impartite istruzioni in merito alla procedura per la trasmissione telematica della dichiarazione di variazione dati di cui all'articolo 35, terzo comma del D.P.R. 633/1972.   In particolare era stato consentito alle sole persone fisiche, in via sperimentale, di trasmettere telematicamente, per il tramite di un intermediario abilitato, la dichiarazione di variazione, redatta su modello conforme a quello attualmente in uso, approvato con decreto ministeriale e prelevabile dal sito internet del Ministero.

Con la presente circolare vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della predetta dichiarazione, nei casi in cui oggetto della variazione sia il domicilio fiscale del soggetto passivo IVA.

Com’è noto, ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, ultimo periodo del D.P.R. 633 "se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione".

Per evitare una inutile duplicazione degli adempimenti posti a carico del contribuente, con la procedura sperimentale di invio telematico viene ora consentito agli interessati, nell'ipotesi di variazione di domicilio fiscale, di trasmettere la dichiarazione unicamente al nuovo ufficio ossia all'ufficio territorialmente competente in ragione del nuovo domicilio fiscale.

I contribuenti che, anziché avvalersi della procedura telematica, intendano inviare le comunicazioni tramite supporto cartaceo non potranno fruire, invece, della predetta semplificazione in quanto prevista esclusivamente per le ipotesi di trasmissione telematica e pertanto dovranno presentare la dichiarazione di variazione di domicilio fiscale, su modello cartaceo, sia al vecchio che al nuovo ufficio.

 

 

 

 

RIMBORSI – GARANZIE   TORNA SU

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 38/E del 29 marzo 2001, ha precisato che ai fini del rimborso dell’Iva alle imprese “virtuose” anche i versamenti effettuati mediante compensazione concorrono alla determinazione della soglia rimborsabile senza fideiussione.

Dei crediti compensati, invece, non si tiene conto agli effetti del limite di 10 milioni per periodo d’imposta entro il quale l’esecuzione del rimborso è disposta in esonero da garanzie.

 

 

 

 

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CODICI TRIBUTO   TORNA SU

 

Disposti i codici tributo per il versamento tramite il modello F24 delle imposte sostitutive e dei crediti d’imposta introdotti con la legge 342/2000 (collegato alla Finanziaria 2000) e con la legge 388/2000 (Finanziaria 2001):  con la risoluzione n. 37/E del 29 marzo 2001 l’Agenzia delle Entrate ha istituito infatti i codici tributo da utilizzare nella compilazione dei modelli F24 per diverse categorie.

Sul fronte dei nuovi regimi la risoluzione ricorda che l’articolo 14 della Legge 388/2000 ha introdotto il “forfettone” che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef.   Ai fini del versamento viene istituito il codice tributo 4026 denominato "imposta sostitutiva dell’Irpef per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato delle attività marginali - articolo 14 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Ai contribuenti che decidono di avvalersi del regime fiscale è riconosciuto un credito d’imposta per l’acquisto o l’acquisizione in locazione finanziaria dei computer destinati alla connessione.  Per l’utilizzo del credito d’imposta viene istituito il codice-tributo 6738, denominato "credito d’imposta - agevolazione per le attività marginali - articolo 14, comma 8, Legge 23 dicembre 2000, n. 388".

La risoluzione istituisce anche il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva in relazione al regime per le nuove attività:  si tratta del codice 4025, denominato "imposta sostitutiva dell’Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo - articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Viene precisato infine che deve essere usato il codice tributo 1041, la cui denominazione è modificata in "ritenute su redditi da utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno, e redditi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 81, comma 1, lett. m) del Tuir", per il versamento delle ritenute relative all’attività sportiva dilettantistica.

 

 

 

 

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I.C.I.   TORNA SU

 

Con la circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001 la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero ha fornito chiarimenti sulle novità apportate alla disciplina dell’Ici dalla Legge 388/2000 (legge finanziaria del 2001) e, in particolare, quelle che riguardano i pagamenti del tributo comunale che i contribuenti dovranno effettuare da quest’anno seguendo le nuove modalità prescritte dall’articolo 18 della legge in questione.

Sono cambiate le percentuali di commisurazione degli importi da corrispondere in occasione delle due rate di pagamento del tributo.

Infatti, la prima rata è pari al 50% dell’imposta determinata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.   Con la seconda rata verrà effettuato il calcolo dell’Ici sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l’anno in corso ed entro il 20 dicembre i contribuenti effettueranno il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, tenendo conto anche dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.

La legge consente tuttavia ai soggetti passivi Ici di pagare in ogni caso in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

Chi ha posseduto per meno di sei mesi un immobile, alla data del 30 giugno (scadenza prima rata), può pagare l’Ici proporzionalmente ai mesi di possesso secondo due modalità:

1.    utilizzando le aliquote e le detrazioni fissate dal Comune per il 2000 e pagando l’eventuale differenza a dicembre;

2.    utilizzando aliquote e detrazioni del 2001, pagando in unica soluzione a giugno.

In relazione alle pertinenze, viene chiarito che ad esse deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, a nulla rilevando che il Comune abbia o meno deliberato l’estensione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze.

Con la circolare n. 4/FL del 7 marzo 2001 la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale ha inoltre fornito chiarimenti sulle novità apportate alla disciplina dell’Ici dalla Legge 342/2000 (collegato fiscale alla Finanziaria 2000).

Fra i chiarimenti forniti vanno evidenziati i seguenti:

¨      le rendite catastali sono efficaci solo dopo la loro notificazione agli intestatari della partita ad opera degli uffici del territorio, per cui fino a quel momento non possono essere richiesti, ai fini Ici, né sanzioni, né interessi;

¨      la notificazione deve comunque essere fatta anche ai possessori degli immobili, se non vi è coincidenza tra i due soggetti;
 

¨      per data di attribuzione della rendita si deve intendere quella in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione degli immobili di nuova costruzione o la denuncia di variazione, oppure la data della notifica dell’attribuzione o della modificazione della rendita ad opera degli stessi uffici del territorio.