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L’Agenzia delle Entrate chiude un occhio per i contribuenti che hanno inviato in ritardo i questionari degli studi di settore, il cui termine è scaduto il 15 maggio 2001. La decisione è dovuta ai problemi di collegamento riscontrati con i siti dell’Amministrazione fiscale, che hanno reso difficoltoso l’accesso ai programmi di compilazione e trasmissione dei questionari.
Con un comunicato stampa del 14 maggio 2001 è stato pertanto affermato che, "ferma restando la necessità di inviare tempestivamente i questionari, non sono previste sanzioni per coloro che trasmetteranno i questionari stessi oltre il termine stabilito (15 maggio 2001), specialmente se il ritardo è determinato da problemi tecnici di accesso ai siti."
GESTIONE SEPARATA 10-13% TORNA SU
Anche gli over 65 devono pagare il contributo previdenziale del 10-13%. Lo precisa l’Inps con la circolare n. 104 del 15 maggio 2001, con la quale l’ente ricorda che sta per scadere il periodo transitorio che consentiva la cancellazione ovvero la non iscrizione alla cosiddetta gestione separata da parte dei cosiddetti ultrasessantacinquenni.
L’Inps, con la circolare n. 98 del 7 maggio 2001, ricorda che scade il prossimo 20 giugno il termine per il pagamento senza maggiorazione del saldo dei contributi dovuti per l’anno 2000 e per il versamento del primo acconto 2001, da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione del 10-13%, in base ai redditi risultanti dalla dichiarazione modello Unico 2001 ed eccedenti il minimale stabilito in 22.688.224 lire.
Il pagamento può essere differito al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, in unica soluzione o anche rateale. In caso di differimento e rateazione, l’importo del capitale e della maggiorazione deve essere suddiviso nel numero di rate prescelte (di cui l’ultima deve essere pagata entro novembre 2001) ed aumentato dell’importo dell’interesse dello 0,50% mensile, che deve essere esposto nella distinta di versamento separatamente dall’importo del capitale.
Nella circolare sono illustrati anche i criteri per l’indicazione dei dati previdenziali rilevanti nel quadro RR del modello Unico 2001-Persone fisiche, che i lavoratori autonomi devono compilare per la determinazione degli importi dei contributi dovuti in relazione ai redditi dichiarati per l’anno 2000.
Sono tenuti alla compilazione del quadro RR i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, dei commercianti e dei liberi professionisti, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge 335/1995. Si tratta, come noto, dei professionisti che svolgono attività qualificata di lavoro autonomo dall’articolo 49, comma 1 del TUIR, che non hanno Casse di categoria, obbligati pertanto alla contribuzione cosiddetta del 10 (13) per cento.
In merito a questi ultimi, la circolare precisa che "non sono tenuti alla compilazione del quadro RR i professionisti già assicurati ad altre Casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le Casse stesse".
PENSIONE D’ANZIANITA’ TORNA SU
Per i lavoratori dipendenti del settore privato diventa concreta la possibilità di rinviare la pensione di anzianità rimanendo sul posto di lavoro senza pagare i contributi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001 è stato infatti pubblicato il decreto del 23 marzo 2001 con il quale il Ministero del Lavoro ha dato concreta attuazione a quella norma della Finanziaria per il 2001 che punta ad incentivare l’occupazione dei lavoratori più anziani.
Chi ha maturato i requisiti per la pensione d’anzianità potrà infatti stipulare un contratto a termine, di durata almeno biennale, per la durata del quale non saranno dovuti i contributi previdenziali.
Tale incentivo nei fatti investe sia il lavoratore che l’azienda. Il lavoratore avrà diritto ad una retribuzione più alta (circa l’8,89% in più rispetto a prima), mentre l’azienda sarà esentata dal versamento della rimanente parte di contribuzione previdenziale obbligatoria (il 23,81%).
Con la circolare n. 118 del 30 maggio 2001 l’Inps ha illustrato le modalità applicative per poter usufruire degli incentivi.
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo il 2 maggio al decreto legislativo che introduce la responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) delle imprese per i reati di corruzione, concussione e truffa commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti a vantaggio o nell’interesse dell’impresa stessa.
Sono state introdotte importanti novità riguardanti i cosiddetti «modelli organizzativi e gestionali» idonei a prevenire comportamenti corruttivi e quindi ad escludere la responsabilità dell’impresa se il reato è commesso da un amministratore o da un dirigente.
Il Governo ha introdotto anzitutto criteri più dettagliati per individuare i modelli, in modo da limitare la discrezionalità del giudice nel valutare l’attività di prevenzione posta in essere dall’impresa. Inoltre, su sollecitazione del Ministero dell’Industria, ha previsto che i modelli possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento emanati dalle Associazioni imprenditoriali e passati preventivamente al vaglio di un’Autorità di controllo.
AGEVOLAZIONI PER IL COMMERCIO TORNA SU
Il Ministero dell’Industria con la circolare n. 900562 del 28 maggio 2001 ha prorogato i termini per la presentazione delle domande per le agevolazioni previste dalla legge finanziaria 2001, per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico.
Il nuovo limite alla presentazione delle domande è ora fissato a lunedì 1° ottobre 2001.
Lo stesso Ministero dell’Industria con un decreto del 29 maggio 2001 ha inoltre differito il termine finale di presentazione delle domande per le agevolazioni previste dalla Legge 488/1992, relative al commercio.
Il provvedimento ha rinviato il termine dal 31 maggio al 18 giugno prossimo.
Disabili
Con la circolare n. 46 dell’11 maggio 2001 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni applicative insorte dopo l’ampliamento in più riprese delle agevolazioni per i disabili.
Viene specificato che per l’applicazione delle agevolazioni fiscali sui mezzi di trasporto non è richiesto alcun adattamento particolare se il veicolo è destinato a portatori di gravi handicap psichici o mentali oppure a soggetti con gravi limitazioni della capacità di movimento o affetti da pluriamputazioni.
L’adattamento resta invece condizione indispensabile se il veicolo è destinato a soggetti che, pur risentendo di impedite o ridotte capacità motorie permanenti, non sono stati dichiarati portatori di gravi limitazioni.
Prima casa
Con la circolare n. 44/E del 7 maggio 2001 l’Agenzia delle Entrate compie un importante intervento chiarificatore sul tema dell’agevolazione "prima casa" a seguito della riforma dell’imposta di successione e donazione.
Viene chiarito che le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa nel caso di successione o donazione di prima casa spettano per un solo immobile, ma nel caso di più beneficiari per un solo immobile è sufficiente che un solo soggetto abbia i requisiti perché le imposte ipotecarie e catastali siano dovute in misura fissa.
Il godimento delle agevolazioni in sede di successione o donazione non limita la possibilità di fruirne poi per un acquisto a titolo oneroso.
Termini di versamento e di presentazione
Sono definitivi i termini di versamento e di presentazione dei modelli Unico 2001. Con la pubblicazione sulla G.U. n. 107 del 10 maggio del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001 sono state infatti confermate le proroghe annunciate con comunicato stampa dalle Finanze.
La scadenza per la presentazione di Unico 2001 è in generale uniformata al 31 ottobre 2001 per i soggetti che si avvalgono della trasmissione in via telematica, così come è confermato il differimento di 20 giorni, senza alcuna maggiorazione, per i versamenti delle imposte.
Il provvedimento individua i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni Unico 2001. Si tratta dei contribuenti:
1. obbligati alla presentazione della dichiarazione periodica Iva nel corso del 2000;
2. obbligati alla presentazione del modello 770 nel corso del 2001;
3. società di capitali ed enti di cui all’articolo 87, comma 1, lett. a) e b) del TUIR.
I soggetti elencati, se obbligati alla presentazione del modello Unico 2001, dovranno trasmettere le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, comprese quelle unificate, entro il 31 ottobre prossimo (se il termine ordinario di presentazione scade entro tale data). Analogo termine interessa tutti coloro che non sono obbligati all’invio telematico delle dichiarazioni ma scelgono questo canale di presentazione.
Le persone fisiche e le società di persone non obbligate alla telematica e che non scelgono tale modalità di presentazione devono presentare Unico 2001 mediante il canale bancario o postale entro il 31 luglio 2001.
Al 20 luglio 2001 è invece fissata la scadenza per i soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lett. c) e d) del TUIR (semprechè non utilizzino l’invio online).
Le persone fisiche e le società di persone potranno effettuare il versamento entro il 20 giugno 2001 senza alcuna maggiorazione e dal 21 giugno al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Per i soggetti Irpeg, il differimento senza maggiorazione riguarda i primi venti giorni successivi al termine ordinario di versamento in scadenza il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Pertanto per tali soggetti il versamento dovrà avvenire:
senza maggiorazione, entro i 20 giorni successivi alla scadenza ordinaria del termine per il versamento;
con la maggiorazione dello 0,40%, dal ventunesimo giorno successivo al termine ordinario di versamento sino al 20 luglio 2001.
La scadenza della dichiarazione Iva autonoma, da presentare in via telematica, è stata differita al 20 luglio 2001.
Le dichiarazioni periodiche relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 devono essere inviate telematicamente entro il 20 giugno 2001.
Le dichiarazioni periodiche di aprile 2001 e del primo trimestre 2001 devono essere presentate telematicamente entro il 20 luglio 2001.
Il termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 14 della Finanziaria 2001 è differito al 31 maggio 2001 (contribuenti marginali).
Sugli stessi argomenti del sopra citato DPCM del 30 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48 del 22 maggio 2001, è inoltre intervenuta con proprie disposizioni.
E’ stato chiarito, tra l’altro, che gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono accettare le dichiarazioni redatte dai contribuenti anche sino alla data ultima del 31 ottobre prossimo: in questo caso dovranno comunque garantire che la presentazione della dichiarazione ricevuta avvenga entro la stessa data.
L’avvenuta presentazione della dichiarazione sarà attestata dalla ricevuta rilasciata dall’intermediario incaricato che ha assunto l’impegno.
La data di riferimento del 31 ottobre inoltre e la conseguente proroga dei termini di versamento delle imposte dovute dai contribuenti valgono solo per i modelli di dichiarazione approvati quest’anno. Nessuna proroga, dunque, è prevista per i modelli approvati nel corso del 2000 nonché per il modello 770 autonomo e per il modello 730.
Assistenza ed informazione ai contribuenti
Con la circolare n. 43/E del 2 maggio 2001 l’Agenzia delle Entrate inaugura la campagna di divulgazione dei servizi di assistenza preposti alla presentazione di Unico 2001 ed illustra le modalità di sostegno ai contribuenti nella compilazione.
Il servizio di informazione ed assistenza in occasione della presentazione delle dichiarazioni per l’anno d’imposta 2000 verrà assicurato attraverso tre canali operativi: gli sportelli degli uffici locali, i call center ed il servizio telematico.
L’informazione e l’assistenza telefonica sono assicurate dai centri di risposta telefonici (call center) dell’Agenzia delle Entrate (numero unico nazionale 848.800.444).
Il Ministro delle Finanze ha firmato il regolamento che disciplina le procedure per l’esercizio del diritto di interpello.
Con l’istanza di interpello, che può essere presentata dal contribuente oppure da chi sia vincolato agli adempimenti tributari per conto del contribuente, viene sollecitata una sorta di interpretazione autentica da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Le risposte potranno arrivare anche in via telematica, oltre che per raccomandata e, per scoraggiare qualsiasi inerzia da parte del Fisco, dovranno essere fornite entro 120 giorni dalla data di consegna o comunque di ricezione.
In caso contrario, quando cioè la risposta non sia pervenuta oppure sia arrivata oltre tempo massimo, il contribuente sarà automaticamente autorizzato a porre in essere il comportamento tributario prefigurato nella domanda stessa.
Un punto cruciale è quello delle «obiettive condizioni di incertezza» cui è subordinato il diritto di presentare l’istanza. Il regolamento precisa che a fare da bussola devono essere tutti i provvedimenti del Ministero delle Finanze, siano essi circolari, risoluzioni, istruzioni o note che siano state rese disponibili nel sito della «Documentazione tributaria» del Fisco (www.finanze.it).
Il contribuente dovrà comunque allegare all’istanza tutta la documentazione che possa mettere l’ufficio nelle migliori condizioni per una decisione.
L’ufficio a sua volta potrà richiedere, una sola volta, l’integrazione della documentazione già presentata ed i 120 giorni inizieranno a decorrere solo dal ricevimento della documentazione integrativa.
Tra gli elementi indispensabili che deve contenere l’istanza, vanno sottolineate le descrizioni del caso controverso e del comportamento e della soluzione interpretativa che il contribuente intende adottare.
Non è possibile, per una Onlus che svolge in via istituzionale la gestione di una casa di riposo per anziani, attivare una scuola materna – asilo nido, da gestire come attività "connessa" alla principale, beneficiando delle agevolazioni Irpeg.
E’ questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.75 del 21 maggio 2001, con cui vengono precisate quali sono le attività svolte dalle Onlus che possono essere considerate "connesse" a quelle istituzionali e fruire, quindi, della detassazione ai fini Irpeg ai sensi dell’articolo 111-ter del TUIR.
Sui rimborsi presso gli uffici postali il Fisco cerca di neutralizzare le conseguenze degli errori dei dati anagrafici o dei casi di omonimia.
Con la risoluzione 65/E del 15 maggio 2001 l’Agenzia delle Entrate spiega le modalità per una corretta riscossione in entrambi i casi.
I contribuenti impossibilitati a riscuotere i rimborsi d’imposta presso gli uffici postali a causa di errori anagrafici nella comunicazione inviata dall’Amministrazione finanziaria hanno la possibilità di rivolgersi agli Uffici delle Entrate per ottenere la conferma del titolo.
Dit
Con la risoluzione n. 58/E del 4 maggio 2001 l’Agenzia delle Entrate torna sulla questione dell’irrilevanza ai fini Dit della rinuncia dei crediti da parte dei soci.
Il comitato per il diritto di interpello, chiamato a pronunciarsi in ordine alla disapplicazione della norma anti-abuso in tema di conferimenti di denaro provenienti dall’estero, ha sostenuto che, nel caso di specie, non si verifica nemmeno un’ipotesi di incremento di capitale investito rilevante ai fini Dit.
Sebbene infatti il conferimento sia avvenuto mediante effettive movimentazioni di denaro dalla conferente alla conferitaria, il fatto che quest’ultima ne abbia utilizzato il relativo ammontare per rimborsare un credito verso la stessa conferente induce ad assimilare l’operazione ad una rinuncia ai crediti da parte del socio.
Non residenti
Occorre effettuare sempre la ritenuta d’imposta nella misura del 30% sui compensi pagati a favore di non residenti che svolgono la loro attività in Italia.
Le modifiche introdotte dal collegato fiscale hanno cambiato la disposizione cui far riferimento per operare la ritenuta, ma non l’obbligo.
E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 73 del 21 maggio 2001, con la quale viene affermato che si applica la ritenuta d’imposta del 30% sui redditi corrisposti ad atleti non residenti da società italiane organizzatrici di manifestazioni sportive, sia che la prestazione sia svolta per conto di una società sportiva estera sia che il contratto venga stipulato direttamente con lo sportivo non residente.
REDDITI DI FABBRICATI TORNA SU
Immobili d’interesse storico-artistico
A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato 2741 dell’8 maggio 2001, l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 25 maggio 2001 per la prima volta prende atto nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi della querelle in tema di fabbricati sottoposti a vincolo storico-artistico: le Finanze sono ora costrette ad affermare che il contribuente può indicare solo la rendita catastale (evidentemente confezionata con la minore tra le tariffe d’estimo disponibili nel Comune in cui il fabbricato vincolato si trova) e quindi non far cenno del canone di locazione.
Peraltro, subito dopo, l’Amministrazione afferma che, in tal caso, si riterrà libera di procedere all’emissione di avvisi di accertamento per il recupero della maggiore imposta.
Se quindi da una parte l’Amministrazione conferisce finalmente dignità al problema, dandone conto nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi (quando invece prima d’ora nelle istruzioni stesse ci si limitava sul punto ad un rigoroso silenzio), dall’altra parte, nonostante le ripetute sconfitte presso varie corti giudicanti, le Finanze "non mollano la presa" e mostrano di tener fede alla propria rigida interpretazione, di recente ribadita con fermezza nella circolare 22/E del 6 marzo 2001.
Fusioni
Con la circolare n. 49/E del 30 maggio 2001 l’Agenzia delle Entrate ripercorre il contenzioso sulle fusioni societarie relative al disavanzo di fusione imputato ad avviamento, concludendo per la legittimità fiscale di tale comportamento.
Prendendo atto del recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Sezione tributaria, sentenze n. 9663 e 9666 del 24 luglio 2000 e sentenza n. 14687 del 13 novembre 2000) nonché del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato (nota 24 gennaio 2001 n. 7464), le Finanze hanno ritenuto necessario proporre agli uffici di abbandonare i giudizi che a suo tempo erano stati instaurati al solo fine di sostenere l’impossibilità di allocare, con rilevanza fiscale, il disavanzo di fusione per iscrivere un valore di avviamento ammortizzabile.
Sono stati tuttavia sollecitati gli uffici periferici ad analizzare attentamente le operazioni di fusione prima di abbandonare la controversia, al fine di verificare che non vi siano altri vizi alla base dell’imputazione del disavanzo all’avviamento.
Rivalutazione dei beni d’impresa
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Finanze n. 162 del 13 aprile 2001, che contiene le regole fondamentali per aggiornare i cespiti aziendali.
Il testo non si discosta da quanto era stato anticipato dal Ministero delle Finanze a fine febbraio
Il regolamento prevede espressamente, nel nuovo articolo 12, l’entrata in vigore dal giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dall’8 maggio.
Accogliendo l’invito del Consiglio di Stato, il Ministero delle Finanze ha inoltre inserito l’espressa menzione delle norme del 1991 che non sono più utilizzabili e pertanto nel decreto compare un nuovo articolo in cui si dispone l’abrogazione di una serie di norme del decreto attuativo della precedente legge di rivalutazione del 1991.
IVA TORNA SU
CESSIONE DI BENI – DEPOSITO IVA TORNA SU
In caso di cessione ad un operatore Ue di beni nazionali non trattati nelle Borse merci, se i prodotti non vengono introdotti in un deposito Iva non è possibile intestare le fatture al rappresentante fiscale dell’acquirente, ma è necessario porre in essere direttamente la cessione tra operatore nazionale e comunitario.
Lo stabilisce la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60/E del 7 maggio 2001, la quale precisa che per la successiva estrazione dei beni dal deposito è necessario l’intervento del rappresentante fiscale del soggetto comunitario.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 60/E del 7 maggio 2001, ha precisato che qualora il contribuente che abbia ottenuto il rimborso dell’Iva richiesto con il modello VR non presenti la dichiarazione annuale, non dovrà restituire la somma ricevuta, purché il credito d’imposta esista effettivamente.
In tale evenienza, l’ufficio finanziario dovrà limitarsi ad applicare la sanzione da 500mila lire a 4 milioni di lire, ferma restando la facoltà di procedere all’accertamento induttivo.
Non sussistono in particolare gli estremi per irrogare la sanzione da una a due volte la somma non spettante, che si applica quando il rimborso si rivela indebito sotto il profilo sostanziale.
Il decreto legislativo n. 193 del 27 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001, contiene importanti novità in tema di riscossione.
Va segnalato in particolare che:
dal prossimo 9 giugno le cartelle esattoriali saranno valide anche se notificate, in plico chiuso, al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente;
le spese di notifica sono a carico del debitore nella misura di 6mila lire per ogni cartella di pagamento;
entra in vigore la norma che consente l’iscrizione a ruolo della metà dell’Iva accertata in caso di controversia pendente.