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ACCERTAMENTO CON ADESIONE TORNA SU
L’Agenzia delle Entrate con circolare n.65/E del 27 giugno 2001 detta istruzioni agli uffici per la gestione dei procedimenti relativi agli accertamenti con adesione.
Viene in particolare precisato che, in presenza di anomalie di "minore entità" nei versamenti delle imposte e nella prestazione della garanzia e ricorrendo valide giustificazioni addotte dal contribuente in ipotesi più gravi, l’Ufficio può decidere di mantenere in piedi l’atto di adesione perfezionato.
L’Agenzia delle Entrate con circolare n.52/E del 7 giugno 2001 detta le istruzioni per l’attività operativa degli uffici riguardante i parametri accertativi per il periodo d’imposta 1996.
Le attenzioni saranno rivolte alle società di persone ed alle attività artistiche e professionali che, soggette ai parametri, per il periodo d’imposta 1996 hanno dichiarato un ammontare di ricavi o compensi inferiore a quello atteso in base alle elaborazioni statistiche.
L’Agenzia delle Entrate con circolare n.54/E del 13 giugno 2001 fornisce chiarimenti in relazione ai 43 studi di settore approvati nel 2001, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2000 ed agli 86 studi di settore approvati nel 1999 e nel 2000.
Sono altresì fornite ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, da utilizzare nel periodo d’imposta 2000.
Viene tra l’altro chiarito che i contribuenti "non congrui" a causa di beni strumentali posseduti solo per una parte dell’anno potranno giustificare lo scostamento tra i ricavi o i compensi dichiarati e quelli calcolati da Gerico 2001 con il mancato ragguaglio del valore degli stessi beni strumentali ai giorni di reale possesso nell’anno.
In presenza di tale scostamento il contribuente potrà procedere al ragguaglio sia in sede di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore sia, eventualmente, in sede di contraddittorio con l’ufficio accertatore, sempreché l’effettuazione del ragguaglio fornisca una migliore rappresentazione della realtà analizzata.
Nella circolare viene inoltre precisato che i contribuenti che per l’intero periodo d’imposta non abbiano usato un bene strumentale possono decidere di non considerare il valore di tale bene ai fini dell’applicazione degli studi di settore, a condizione che non sia stata calcolata affatto la relativa quota d’ammortamento.
Con circolare n.56/E del 15 giugno 2001 l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti relativi alla compilazione dei modelli per l’annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Tra le novità contenute nella circolare si evidenzia il fatto che è facoltativa l’annotazione separata per i contribuenti che svolgono due o più attività di impresa con ricavi complessivi inferiori a 100 milioni e conseguiti, almeno in parte, da attività svolte in Comuni con popolazione residente inferiore a 3mila abitanti. Per tali contribuenti non si applicano nemmeno i parametri.
L’Agenzia delle Entrate con circolare n.64/E del 27 giugno 2001 predispone le linee guida per l’attività di contrasto all’evasione fiscale da svolgere nell’anno 2001.
Le verifiche fiscali dovranno sempre essere effettuate tenendo conto delle modalità operative indicate nello Statuto del contribuente.
I contribuenti da sottoporre a verifica vengono suddivisi in tre fasce:
Nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni potrà essere inviata una comunicazione preventiva che di fatto servirà per avvisare delle verifica in arrivo.
Dalla circolare emerge chiaramente che l’Agenzia delle Entrate, analogamente alla GdF, interpreta i limiti dei 30 e 60 giorni relativi alla permanenza dei verificatori nella sede del contribuente, previsti dall’articolo 12 dello Statuto del contribuente, non come durata della verifica, ma quali giorni di effettiva presenza presso il contribuente dalla data di accesso.
Con la pubblicazione sulla G.U. del 31 maggio del D.Lgs. che recepisce la direttiva comunitaria 1999/69/Ce del 17 giugno 1999, si modificano i limiti di riferimento per la redazione del bilancio in forma abbreviata e del bilancio consolidato, nonché i limiti previsti per l’obbligo della nomina del collegio sindacale per le S.r.l. con capitale sociale inferiore a 200 milioni di lire.
A seguito delle modifiche apportate all’articolo 2435-bis del Codice civile, la redazione del bilancio in forma abbreviata è consentita alle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti:
In base ai nuovi limiti previsti sono esonerate dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non hanno superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
Sempre a seguito delle modifiche apportate all’articolo 2435-bis del Codice civile, le Srl con capitale sociale inferiore a 200 milioni di lire sono obbligate alla nomina del collegio sindacale se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei seguenti limiti:
ADEMPIMENTI CONTABILI – IMPRESE MINORI TORNA SU
Con il D.P.R. n.222 del 12 aprile 2001 sono stati modificate le disposizioni sugli adempimenti contabili delle imprese minori in materia di imposte dirette e di Iva.
In particolare è stato elevato da 360 a 600 milioni di lire il limite per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi, in relazione alla facoltà di optare per il regime di contabilità semplificata e per la liquidazione Iva trimestrale.
In materia di imposte sui redditi è stato elevato da 360 a 600 milioni di lire il limite indicato dall’articolo 109-bis, comma 1, lett. a), n. 2) del TUIR, relativo al coefficiente di redditività che gli enti non commerciali che effettuano prestazioni di servizi adottano in caso di opzione per la determinazione forfetaria del reddito.
DICHIARAZIONI – CHIARIMENTI TORNA SU
Con la circolare n.55/E del 14 giugno 2001 l’Agenzia delle Entrate risolve alcune problematiche afferenti la compilazione della dichiarazione dei redditi da presentarsi nel 2001.
Di seguito vengono riportati alcuni importanti chiarimenti forniti dalla circolare:
Abitazione principale
Viene confermata la possibilità di detrarre gli interessi passivi sui mutui ipotecari nel momento in cui il contribuente, che aveva perso il diritto alla detrazione dall'anno successivo a quello in cui l'immobile non era più adibito ad abitazione principale, in anni successivi torna ad utilizzare lo stesso immobile come abitazione principale.
Auto per disabili
Viene chiarito che il successivo acquisto di un veicolo da parte di un disabile potrà godere della detrazione solo a partire dal quarto anno successivo all’acquisizione dell’originaria vettura su cui si è già fruito del bonus.
Contributi INAIL
Viene confermata la possibilità di dedurre dal reddito complessivo del soggetto percettore di redditi per collaborazioni coordinate e continuative la quota versata all’INAIL, pari ad 1/3 del premio.
Dimora abituale
Anche i mutui stipulati nel secondo semestre del 2000 potranno godere del termine più favorevole di 12 mesi per stabilire la dimora abituale nella nuova abitazione.
Locazioni
In relazione alla detrazione per i canoni di locazione, viene chiarito che non si può usufruire degli sconti per i contratti previsti dalla Legge 431/1998 in relazione a negozi giuridici stipulati prima dell’entrata in vigore della legge, pur a seguito di accordi tra organizzazioni di proprietari ed inquilini.
Modello 770
Viene estesa anche agli intermediari la possibilità di suddividere la dichiarazione dei sostituti d’imposta in due parti ed effettuare separati invii, purché siano rispettate le regole di fornitura dei dati indicate con le relative specifiche tecniche. L’intermediario può dunque inviare separatamente il 770 del contribuente, risolvendo così gli eventuali problemi derivanti dall’utilizzazione di programmi differenti per la gestione del settore paghe e del settore contabilità.
Spese veterinarie
La detrazione per le spese veterinarie è consentita solo per gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. La detrazione non spetta invece per gli animali allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in ogni caso per quelli destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare.
DICHIARAZIONI – MODELLO 770 TORNA SU
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno la proroga al 15 ottobre per la trasmissione del Modello 770 in forma autonoma.
In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2001, la data di presentazione slitta dal 30 giugno a metà ottobre.
Il provvedimento tiene conto anche dell'estensione dell'obbligo di trasmissione telematica a tutti i sostituti d'imposta, che devono trasmettere con questa modalità anche le altre eventuali dichiarazioni.
FISCALITA’ FINANZIARIA – STOCK OPTION – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE TORNA SU
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 60/E del 19 giugno 2001 riporta le risposte ai quesiti in materia di fiscalità finanziaria, stock option ed associazioni sportive dilettantistiche fornite in occasione della videoconferenza del 30 gennaio 2001 e del convegno del 23 febbraio 2001.
Viene chiarito in particolare che scontano l’obbligo di monitoraggio i trasferimenti di denaro, da e verso l’estero, purché di importo superiore a 20 milioni, corrispondenti agli accreditamenti dei proventi che derivano dal possesso di partecipazioni o dalla partecipazione a Oicvm.
IRPEF E IVA – RISPOSTE A QUESITI TORNA SU
Con circolare n.58/E del 18 giugno 2001 l’Agenzia delle Entrate riporta le risposte ai quesiti in materia di Irpef ed Iva fornite in occasione della videoconferenza del 30 gennaio 2001 e del convegno del 23 febbraio 2001.
La circolare contiene una serie di chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile ai compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 342/2000.
E’ stato ribadito che l’incarico di sindaco o revisore di società o enti è riconducibile al reddito professionale ed attratto nell’ambito del lavoro autonomo solo se posto in essere dagli iscritti all’albo dei ragionieri o dottori commercialisti, non assumendo rilevanza, invece, l’iscrizione nel registro dei revisori contabili.
Sui collaboratori non residenti sarà sempre dovuta, da parte del committente italiano, l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%, a prescindere dal luogo in cui il collaboratore svolge la sua prestazione.
La circolare contiene anche chiarimenti in materia di reddito da lavoro autonomo, con riferimento al trattamento fiscale dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai professionisti ed esposti al cliente in fattura, assoggettati ad Iva e ritenuta d’acconto. Sul punto è stato confermato che, salvo i rimborsi anticipati in nome e per conto del cliente, gli altri rimborsi devono essere trattati alla stregua dei compensi.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il riaddebito da parte di un professionista delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l’emissione di fattura con Iva. Le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza.
PROCEDURE FISCALI – RISPOSTE A QUESITI TORNA SU
Con circolare n.59/E del 18 giugno 2001 l’Agenzia delle Entrate riporta le risposte ai quesiti in materia di procedure fiscali fornite in occasione della videoconferenza del 30 gennaio 2001 e del convegno del 23 febbraio 2001.
Sono particolarmente interessanti i chiarimenti forniti in merito ai regimi fiscali agevolati di cui agli articoli 13 e 14 della Finanziaria del 2001 (Legge 388/2000). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per chi ha esercitato nel corso degli anni un’attività occasionale, i regimi agevolativi per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo sono utilizzabili a patto che la nuova attività non costituisca in qualche modo una continuazione di quella precedente.
Un’altra risposta di particolare rilevanza fornita dalla circolare concerne i poteri del Garante del contribuente. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tra i poteri del Garante, previsti dall’articolo 13 dello Statuto del contribuente, non vi è quello di esercitare direttamente l’autotutela. L’articolo 13 non innova infatti la disciplina dell’autotutela, ma attribuisce all’ufficio del Garante un potere di impulso, da esercitare presso gli uffici competenti in materia di autotutela.
Per quanto concerne invece le violazioni formali, viene chiarito che l’Amministrazione finanziaria valuterà di volta in volta se le violazioni impediscano o meno l’attività di controllo.
RAPPORTI FISCO-CONTRIBUENTE – DIRITTO D’INTERPELLO TORNA SU
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001 del decreto del Ministro delle Finanze n. 209 del 26 aprile 2001, il diritto d’interpello generalizzato od ordinario diviene totalmente operativo ed i contribuenti possono, a partire dal 20 giugno, utilizzare il particolare strumento per ottenere dall’Amministrazione un preventivo parere sulla corretta applicazione delle norme tributarie.
Con circolare n. 61/E del 19 giugno 2001 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità che hanno interessato la disciplina della Dual Income Tax nel corso dell’ultima parte del 1999 e del 2000. Di particolare rilevanza appaiono i chiarimenti forniti in relazione all’applicazione del moltiplicatore ed alla determinazione degli acconti.
Applicazione del moltiplicatore TORNA SU
La circolare chiarisce che l’articolo. 1, comma 1 del D.Lgs. 466/1997 consente di assoggettare a tassazione con aliquota agevolata del 19% la parte di reddito corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30 settembre 1996, incrementata del 20% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999.
Per raccordare le disposizioni normative con quanto evidenziato nella circolare viene sottolineato che l’applicazione del coefficiente moltiplicativo riguarda l’intero incremento patrimoniale, indicato nel rigo RJ20 colonna 1, indipendentemente dall’anno di sua formazione.
Determinazione degli acconti d’imposta TORNA SU
Nel determinare gli acconti per i periodi d’imposta in cui è possibile fruire della "legge Visco" non si deve tenere conto dell’agevolazione stessa.
E’ possibile che il contribuente, per fruire dell’agevolazione relativa ai nuovi investimenti produttivi, abbia rinunciato, in tutto o in parte, all'agevolazione DIT, ad esempio perché l'intero reddito dichiarato e' stato assorbito dall’"agevolazione Visco" ovvero per l'impossibilita' di applicare un'aliquota inferiore al 27 (o 20) per cento.
In tal caso, nel determinare gli acconti d'imposta per il periodo successivo, sarà possibile considerare la quota di reddito agevolata DIT non utilizzata a causa dell'agevolazione di cui alla Legge 133/1999.
REDDITI DI FABBRICATI TORNA SU
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 giugno 2001 sono state integrate le istruzioni del modello Unico 2001 ai fini della tassazione delle dimore storiche concesse in locazione.
I proprietari di immobili di interesse storico locati possono indicare quale base imponibile la rendita catastale.
REDDITO D’IMPRESA – RISPOSTE A QUESITI TORNA SU
L’Agenzia delle Entrate con circolare n.57/E del 18 giugno 2001 riporta le risposte ai quesiti in materia di reddito d’impresa formulati dagli Uffici locali dell’Agenzia e dai contribuenti.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia riguardano in particolare la rivalutazione dei beni d’impresa, l’agevolazione Visco, le operazioni di ristrutturazione aziendale, la Dit ed il credito d’imposta per i neoassunti.
Rivalutazione dei beni d’impresa TORNA SU
E’ stato chiesto nel caso di affitto o usufrutto d’azienda se la facoltà di rivalutare competa all'affittuario o usufruttuario oppure al concedente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la facoltà di rivalutare spetta al soggetto che effettua gli ammortamenti: si tratta dell’affittuario, nel caso in cui non è contrattualmente prevista la deroga alle disposizioni dell'articolo 2561 del codice civile, o del concedente, laddove sia stato previsto che lo stesso continuerà a calcolare gli ammortamenti.
In ipotesi di rivalutazione da parte dell’affittuario, al termine dell'affitto, l'azienda sarà trasferita al concedente, comprensiva dei beni rivalutati e della relativa riserva di rivalutazione, nell'ipotesi in cui quest'ultima non sia stata già utilizzata per copertura di perdite o distribuita. L'imposta sostitutiva riferibile alla riserva trasferita al concedente costituirà per quest'ultimo credito d'imposta usufruibile in caso di distribuzione della stessa.
Sempre in tema di rivalutazione è stato chiarito che le differenze non sostanziali, derivanti da difetti di stima, non fanno venire meno gli effetti fiscali della rivalutazione. Solo l’illegittima esclusione di alcuni beni della medesima categoria vanificherà i benefici connessi.
Non è inoltre ammissibile la rivalutazione delle partecipazioni acquisite nell’esercizio in cui si procede all’aggiornamento del valore; in quanto possono essere rivalutate solo quelle già possedute alla fine dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999.
Agevolazione Visco TORNA SU
La risposta più importante fornita dalla circolare concerne il riporto dei parametri non utilizzati nel primo anno di applicazione dell’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate ammette il riporto dei parametri indipendentemente dalla compilazione del quadro di Unico 2000.
La circolare chiarisce altresì che il trasferimento di un bene nell’ambito di una cessione o conferimento di azienda non rileva ai fini della cosiddetta norma antielusiva.
Ristrutturazioni societarie TORNA SU
In tema di ristrutturazioni societarie ed imposta sostitutiva è stato chiarito che l’opzione per la nuova imposta sostitutiva sui conferimenti o la sua rinuncia potranno essere effettuate anche successivamente all’atto del conferimento, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione.
Credito d’imposta per i neoassunti TORNA SU
La circolare, in relazione all’ambito soggettivo di applicazione del bonus fiscale per le nuove assunzioni, chiarisce che i contratti di riallineamento retributivo non rilevano come nuove assunzioni, poiché comportano la regolarizzazione di un pregresso rapporto di lavoro dipendente, per il quale non sussiste il requisito della novità.
REDDITO D’IMPRESA – ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE TORNA SU
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 83 del 7 giugno 2001 fornisce chiarimenti sulla natura e sul regime fiscale da applicare agli indennizzi di "rottamazione delle licenze commerciali", previsti dall’articolo 25, comma 7 del D.Lgs. 114/1998.
I commercianti che hanno ricevuto nel 2000 l’indennizzo devono dichiarare l’importo ricevuto nel quadro RM di Unico 2001. Tale indennità sarà soggetta a tassazione separata, salva la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria.
Con circolare n. 25/D del 19 giugno 2001 l’Agenzia delle Dogane chiarisce che in materia doganale l’interpello non riguarderà risorse proprie comunitarie: ne consegue che i dazi, i prelievi e le tasse di effetto equivalente che affluiscono direttamente alle casse della Comunità sono esclusi dalla nuova procedura.
L’interpello in ambito doganale troverà dunque applicazione per le accise e per i tributi (esclusi gli introiti extratributari) che le dogane riscuotono anche per conto di altre amministrazioni.
Relativamente alla normativa comunitaria, l’interpello potrà essere utilizzato per conoscere le modalità pratiche di attuazione di istituti doganali che non hanno riflessi sulle risorse proprie.
DETRAZIONE – OPERAZIONE A PREMI TORNA SU
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 94/E del 27 giugno 2001 ha precisato che nelle operazioni a premio, se viene pagato un contributo da parte del consumatore finale, la società che promuove l’operazione può recuperare parte dell’Iva non detratta all’atto dell’acquisto del bene.
RIMBORSI – SOSPENSIONE PER CARICHI PENDENTI TORNA SU
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 86/E del 12 giugno 2001 ha precisato che gli uffici finanziari possono sospendere il rimborso Iva in presenza di provvedimenti non definitivi pendenti a carico del richiedente il rimborso, relativi anche a tributi diversi dall’Iva, ad esclusione solo delle imposte doganali e di quelle sulla produzione e sui consumi.
In presenza di provvedimenti definitivi relativi anche a tributi diversi dall’Iva gli uffici devono, invece, effettuare la compensazione del debito.
Per i versamenti dovuti in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali, Unico e Iva compresi, sono stati istituiti nuovi codici tributo.
I codici, contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 84 del 7 giugno 2001, vanno usati per i pagamenti con il "modello F24 per la regolarizzazione", che di norma è allegato alla comunicazione inviata dalle Finanze in seguito ai controlli formali previsti dall’articolo 36 bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54 bis del D.P.R. 633/1972.