Circolare
prot. n. 900379 del 10 aprile 2001
Alle imprese interessate
Oggetto: Bando per le incentivazioni in favore del
commercio elettronico - Articolo 103 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
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I commi 5 e 6 dell'articolo 103 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, prevedono
la concessione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta per lo
sviluppo delle attività di commercio elettronico.
Nel prosieguo, ci si riferirà alla presente
circolare con il termine bando.
Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di seguito indicato col termine Ministero, ha in corso
laffidamento della gestione amministrativa degli interventi in parola ad un soggetto esterno, in possesso di
adeguate capacità
tecnico-organizzative, di seguito indicato con il termine
"Gestore", mediante lo svolgimento di una gara pubblica.
I compiti del Gestore sono la raccolta e
l'elaborazione delle informazioni, la valutazione dei progetti e delle imprese
candidate e, più in generale, tutte le prestazioni a carattere propedeutico per
gli atti concessivi e di controllo, nello spirito di conseguire efficienza
organizzativa e maggiore celerità possibile nella trattazione delle istanze.
Per l'accettazione delle domande di agevolazione
nonché per la divulgazione di tutte le informazioni necessarie per la loro
predisposizione, il Gestore opererà attraverso una propria rete di sportelli,
distribuita su tutto il territorio nazionale. L'elenco degli sportelli
abilitati sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con la massima tempestività
appena disponibile.
Le domande potranno essere presentate agli sportelli
abilitati del Gestore, a partire dal
giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco, entro il termine di
novanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del presente bando.
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle
domande comporta la non inclusione in graduatoria.
Sono parte sostanziale ed integrante del presente
bando le disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del
12 gennaio 2001 in materia di aiuti
de-minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001 e disponibile sul sito internet
del Ministero (www.minindustria.it)
ovvero presso gli sportelli del Gestore.
1.
Presentazione delle istanze
1.1 Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono
predisposte e presentate, per ciascun progetto di investimento orientato allo
sviluppo delle attività di commercio elettronico, da un soggetto promotore, in
nome e per conto di tutte le imprese partecipanti alliniziativa e candidate
agli aiuti, che devono risultare in numero minimo non inferiore a 20. Nel
seguito si farà riferimento al soggetto che presenta l'istanza ai sensi del
presente comma con la dizione "soggetto promotore".
1.2 Nello svolgimento del procedimento
amministrativo, il soggetto promotore sviluppa la maggior parte dei rapporti
con il Gestore per conto delle imprese beneficiarie.
1.3 Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le
imprese iscritte nel Registro delle imprese, con l'eccezione di quelle operanti
nei settori per i quali non è applicabile la disciplina de-minimis ai
sensi dei vigenti orientamenti dellUE in materia di aiuti di Stato, elencati
nell'allegato 1 al presente bando.
1.4 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che,
alla data di sottoscrizione della dichiarazione-domanda, sono sottoposte a procedure
concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata.
1.5 La domanda, da redigere in conformità al modello
di cui allallegato 2, distribuito a stampa dal Gestore, sarà relativa ad un
unico progetto di investimento e sarà sottoscritta, con valore di dichiarazione
sostitutiva di notorietà, nella parte che attesta l'aderenza a tutte le
condizioni di legge e del presente bando, dal legale rappresentante del soggetto
promotore.
1.6 La domanda è composta da una parte generale che
identifica il soggetto promotore ed illustra gli aspetti fondamentali del
progetto di investimento comune, con l'indicazione di tutte le imprese facenti
parte dell'aggregazione e richiedenti le agevolazioni. Per ciascuna delle imprese
dell'aggregazione, è poi allegata una scheda specifica, avente ugualmente forma
di dichiarazione sostitutiva di notorietà del rispettivo legale rappresentante,
con la quale viene attestata, per la propria parte, laderenza dei fatti e
delle circostanze determinanti l'intervento agevolativo alle previsioni della
legge e del presente bando e lammontare dei costi del progetto di pertinenza
dellimpresa. Alla domanda deve
essere allegata una dettagliata relazione di progetto relativa all'iniziativa
comune delle imprese richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione
degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità,
gli obiettivi ed i tempi di realizzazione e di messa a regime, con
l'indicazione dei risultati attesi. A pena di esclusione, listanza può essere
presentata soltanto se completa di tutti gli allegati, con particolare
riferimento alla presenza delle schede-dichiarazioni di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e della
relazione sopra indicata.
1.7 Gli investimenti ammissibili sono quelli
sviluppati per la parte comune del progetto, la cui responsabilità e
supervisione nelle fasi realizzative, come pure la messa in effettivo
esercizio, spetta al soggetto promotore.
2. Progetti e spese ammissibili
2.1 Il progetto di investimento deve riguardare
tutte le imprese partecipanti,
come esposto in sede di domanda di agevolazione, ed essere inteso allo
sviluppo per via elettronica delle transazioni che i soggetti appartenenti alla
medesima aggregazione effettuano tra di loro, nei confronti di altre imprese
ovvero del consumatore finale. Ai
fini della valutazione di ammissibilità, il progetto deve presentare
caratteristiche di particolare rilevanza rispetto a profili di natura tematica,
settoriale, territoriale oppure di filiera produttiva-commerciale. Non saranno
in ogni caso considerati ammissibili progetti che siano incentrati sulla mera
aggregazione di imprese, in sostanziale
carenza di un criterio tra quelli sopra evidenziati.
2.2 Le spese ammissibili sono quelle effettuate,
successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione delle
imprese beneficiarie per la realizzazione da parte del soggetto promotore del
progetto comune. Le spese sono ammissibili purché siano fatturate dal soggetto
promotore e riferite alle seguenti tipologie di costo:
a) hardware e software per le finalità
specifiche di cui al progetto;
b) consulenze specialistiche e sviluppo di
applicativi per la gestione delle transazioni e per la pubblicazione di
informazioni commerciali, riferite allinfrastruttura comune e con un limite
del 20% dellinvestimento complessivo;
c) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e
ricerca dei dati;
d) costi iniziali per reti ed interconnessione,
per la sicurezza delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di
pagamento elettronico;
e) formazione del personale, nel limite del 30%
dellinvestimento complessivo.
Nel caso di progetti già parzialmente realizzati,
sono ammissibili soltanto i costi che si riferiscono a spese che il soggetto
proponente deve ancora sostenere alla data di presentazione della domanda.
2.3 Sono in ogni caso esclusi dallagevolazione gli
acquisti per le dotazioni delle singole imprese e le spese di gestione.
2.4 Le agevolazioni concesse ai sensi del presente
bando sono revocate qualora limpresa benefici, per i medesimi beni e servizi,
del contributo in conto capitale previsto dallart.103 della legge 388/2000,
nonché di qualsiasi altra agevolazione pubblica, anche in forma di de-minimis.
Per un efficace controllo del divieto di cumulo, i soggetti promotori hanno
lobbligo di allegare alla domanda copia delle eventuali ulteriori richieste di
intervento presentate in applicazione delle disposizioni di cui al citato
art.103; è in ogni caso esclusa la possibilità per lo stesso soggetto promotore
di presentare due o più domande di agevolazione in relazione a programmi che
presentano obiettivi e caratteristiche tecniche sostanzialmente analoghe.
3) Graduatoria
3.1 Il Gestore effettua le verifiche di
compatibilità con la normativa applicabile, valutando il progetto presentato
sotto il profilo della coerenza tecnico-economica, sia per quanto riguarda la
realizzazione degli investimenti che per lesercizio delle attività di
commercio elettronico attese dal soggetto proponente e dalle imprese
richiedenti. Il Gestore valuta anche l'ammissibilità delle singole imprese che
aderiscono al progetto proposto, provvedendo, ove si renda necessario, alle
rettifiche del caso.
3.2 Nel termine massimo di 90 giorni dalla chiusura
del bando, il Gestore conclude le valutazioni di cui al comma precedente e
fornisce gli esiti al Ministero, unitamente agli elementi per la formazione
della graduatoria, per i progetti positivamente valutati; sulla base di tali
elementi, il Ministero redige la graduatoria, secondo i criteri di cui al
presente bando, organizzata per punteggio complessivo decrescente.
3.3 Il punteggio attribuito a ciascun progetto è
determinato come somma dei punteggi relativi ai seguenti cinque parametri
economici, calcolati ed arrotondati singolarmente alla seconda cifra decimale:
a) numero di imprese appartenenti
all'aggregazione proponente
è assegnato rispettivamente
il punteggio pari a:
·
0
punti nel caso di 20 imprese partecipanti;
·
20
punti nel caso di 100 o più imprese partecipanti;
·
un
punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al numero di imprese, nei casi
intermedi.
b) rapporto tra il numero di imprese e
linvestimento complessivo ammissibile del progetto:
è assegnato un punteggio
pari a:
·
0
punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
·
20
punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
·
un
punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi
intermedi.
c) rapporto tra il numero di PMI sul totale delle
imprese appartenenti all'aggregazione:
è assegnato un punteggio
pari a:
·
0
punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
·
20
punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
·
un
punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi
intermedi.
La definizione di piccola e
media impresa è quella fissata, sulla base degli orientamenti dell'Unione
Europea, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 18 settembre 1997, i cui contenuti sono riportati in allegato
al presente bando.
d) rapporto tra il numero di imprese con un
numero di dipendenti, alla data della domanda, inferiore a 50 sul totale delle
imprese appartenenti all'aggregazione:
è assegnato un punteggio
pari a:
·
0
punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
·
20
punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
·
un
punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi
intermedi.
e) numero complessivo di occupati, al momento
della domanda, nelle imprese partecipanti al progetto:
è assegnato un punteggio
pari a:
·
0
punti per il minimo valore del parametro tra i progetti ammessi;
·
20
punti per il massimo valore del parametro tra i progetti ammessi e, comunque,
per i progetti per i quali lo stesso superi 2.000 occupati;
·
un
punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del parametro, nei casi
intermedi.
3.4 Ai progetti per i quali trova applicazione
ciascuna delle fattispecie di cui alla tabella seguente, sono riconosciute
maggiorazioni percentuali del punteggio, ottenuto sulla base delle indicazioni
di cui al comma precedente, nella misura rispettivamente indicata nella tabella
medesima:
|
|
Maggiorazione percentuale
del punteggio |
|
· eventuale organizzazione delle imprese richiedenti in una forma giuridicamente definita (consorzio, associazione temporanea o permanente) alla quale partecipano tutte quelle interessate dal progetto |
10% |
|
10% |
|
10% |
|
10% |
|
10% |
|
10% |
|
10% |
|
10% |
3.5 Il punteggio complessivo ai fini della
graduatoria è ottenuto dal punteggio di cui al punto 3.3, applicando la
maggiorazione complessiva
spettante, data dalla somma delle percentuali pertinenti di cui alla
tabella del punto 3.4, ed
arrotondato alla seconda cifra decimale.
4)
Entità delle agevolazioni
4.1 L'ammontare delle agevolazioni, contenuto nei
limiti della regola del de-minimis, è calcolato con riferimento ai costi
ammessi per ciascuna impresa, nella misura del 60% dei costi sostenuti e
documentati. Si ricorda che la normativa del de-minimis prevede che
l'importo complessivo degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima impresa
non possono superare 100.000 EUR su un periodo di tre anni e che, tale
massimale trova applicazione indipendentemente dalla forma degli aiuti o
dall'obiettivo che gli stessi perseguono. Ai fini del predetto limite,
concorrono anche eventuali aiuti in forma diversa dalla sovvenzione diretta in
denaro, al lordo delle imposizioni dirette e, nei confronti di quelli erogabili
in più quote, in termini di equivalente sovvenzione.
5)
Prenotazione
5.1 Nei limiti delle risorse disponibili per il
triennio 2001-2003, al netto degli oneri per la gestione, i programmi di
investimento vengono selezionati secondo lordine di posizionamento in
graduatoria.
5.2 Alle imprese di cui al progetto utilmente
collocato in graduatoria, è prenotato il credito di imposta nella misura
corrispondente ai costi ammissibili.
Nel caso in cui le risorse residue non siano sufficienti a coprire
interamente il fabbisogno per progetti con identica collocazione in
graduatoria, si procede alla riduzione proporzionale, in base allammontare dei
costi previsti da ciascuna delle imprese che aderiscono a detti progetti.
6)
Realizzazione degli investimenti e liquidazione del credito di imposta
6.1 Entro 24 mesi, decorrenti dalla data del
provvedimento di prenotazione, i progetti devono essere completati,
intendendosi per completamento lintegrale fornitura, messa in esercizio e pagamento dei beni e servizi ammessi
alle agevolazioni. Entro il medesimo termine, le imprese beneficiarie devono
avere provveduto all'integrale pagamento delle quote di loro pertinenza.
6.2 Allorquando le imprese beneficiarie
cumulativamente abbiano completato almeno il 50% degli investimenti totali
ammessi per il progetto e, comunque, subordinatamente alla raggiunta
rispondenza a criteri minimi di funzionalità indicati in sede preventiva, il
soggetto promotore può presentare, per conto delle imprese beneficiarie,
richiesta di anticipazione sui benefici spettanti, in misura proporzionale alle
spese sostenute e già pagate alla data dell'istanza medesima, da ciascuna impresa
beneficiaria. In tale caso, qualora una o più imprese si trovino nella
condizione di avere completato la parte di propria pertinenza, l'anticipazione
ad esse liquidata non potrà eccedere il 90% dell'importo per ciascuna
prenotato, in attesa del completamento di tutto il progetto.
6.3 Previa istruttoria intesa ad accertare la
sussistenza della documentazione comprovante leffettuazione degli investimenti
e dei relativi pagamenti, il Gestore propone al Ministero la liquidazione, nei
limiti delle disponibilità di cassa esistenti, dell'anticipazione spettante a
ciascuna impresa.
6.4 A conclusione del progetto e, comunque, non
oltre 60 giorni successivi al termine per il completamento degli investimenti
di cui al precedente punto 6.1, il soggetto promotore, con analoghe modalità,
presenta richiesta di erogazione a saldo dei benefici spettanti a ciascuna
impresa, corredandola con una relazione complessiva delle attività svolte,
valevole anche ai fini degli accertamenti ispettivi. Il Gestore, previa
istruttoria conclusiva, propone al Ministero la liquidazione della residua
parte del credito di imposta spettante alle singole imprese, sempre entro i
limiti delle disponibilità di cassa esistenti. Decorso il predetto temine, in
assenza della domanda di erogazione a saldo, il Gestore provvede comunque alla
verifica della sussistenza delle condizioni per la permanenza delle
agevolazioni nelle quote già eventualmente corrisposte a titolo di
anticipazione.
6.5 Fatto salvo il caso del subentro ad imprese
uscenti dal progetto aggregativo, in condizioni analoghe di investimento, sono
ammesse variazioni in corso d'opera, in diminuzione del numero delle imprese
partecipanti allaggregazione, da
valutare in sede consuntiva finale,
nel limite non eccedente il 30% del numero iniziale, a pena di revoca
per decadenza delle condizioni di ammissione del progetto. Nell'ambito del medesimo progetto
possono essere autorizzate dal Ministero rideterminazioni degli importi
spettanti a ciascuna delle imprese, a fronte di variazioni in corso d'opera
della ripartizione dei costi da ciascuna sostenuti nel progetto, purché le
stesse non diano luogo al superamento degli importi totali prenotati per
lintero progetto e nel rispetto della regola del de-minimis.
6.6 I beni e servizi oggetto di intervento devono
essere mantenuti, in effettive condizioni di esercizio e per le attività per le
quali sono stati concessi i benefici, per almeno un triennio decorrente dalla
data della richiesta di erogazione a saldo di cui al punto 6.4 ovvero, in mancanza
della stessa, dal termine di 60 giorni successivi previsto dal medesimo punto
6.4.
7) Ispezioni e revoche
7.1 Il Gestore provvede, successivamente alla
liquidazione delle agevolazioni ad effettuare ispezioni a campione sulle
imprese beneficiarie per verificare la corrispondenza degli elementi esposti e
sulla base dei quali sono state messe a disposizione le agevolazioni. A tal
fine, le imprese beneficiarie si obbligano a mantenere e mettere a disposizione
del Gestore o del Ministero la documentazione di supporto delle spese
effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni
dalla data del provvedimento di liquidazione.
7.2 Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di
quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione.
7.3 Per la revoca delle agevolazioni si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123.
7.4 Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà disponibile anche attraverso il sito
internet www.minindustria.it.
IL MINISTRO
F.to
Enrico Letta